regolamento abilitazione

regolamento per gli esami di stato per l’’abilitazione all’’esercizio della libera professione di geometra


indice:

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articolo 1

È approvato il regolamento sugli esami di Stato per l’’abilitazione all’’esercizio della libera professione di geometra contenuto negli articoli seguenti.

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articolo 2

sessioni – sedi di esame

Gli esami di Stato per l’’abilitazione all’’esercizio della libera professione di geometra hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall’’ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.

Salvo quanto previsto nel successivo articolo 10, gli esami si svolgono nelle città sedi dei collegi dei geometri ed hanno luogo presso gli istituti tecnici statali per geometri di volta in volta indicati nell’’ordinanza di cui ai precedenti comma.

I candidati hanno facoltà di sostenere gli esami nel comune sede di residenza e di svolgimento del praticantato.

Il contributo di L. 3000 e la tassa di L. 10.000 previsti dall’’articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n°1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell’’istituto tecnico statale prescelto come sede di esame.

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articolo 3

requisiti di ammissione

Agli esami di Stato per l’’abilitazione all’’esercizio della libera professione di geometra sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso del relativo diploma conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale o legalmente riconosciuto e che abbiano compiuto il periodo di praticantato nei modi e termini previsti dal secondo comma dell’’articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n°75, in conformità delle direttive impartite dal Consiglio nazionale dei geometri.

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articolo 4

domande di ammissione

Le domande di ammissione agli esami, compilate secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 5, devono essere indirizzate all’istituto tecnico statale prescelto come sede di esame, redatte in carta legale ed unitamente ai documenti di rito inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dall’’ordinanza ministeriale, al collegio dei geometri indicato nel precedente articolo 2.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dall’’ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame. A tal fine fa fede il timbro dell’’ufficio postale accettante.

Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 3.

L’’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

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articolo 5

modalità per la presentazione delle domande

Le domande per l’’ammissione agli esami debbono essere indirizzate all’’istituto tecnico statale della sede prescelta ed inviate al collegio dei geometri, in conformità di quanto previsto nel precedente articolo 4.
Nella domanda, redatta su carta legale è corredata della documentazione indicata nel successivo articolo 6, i candidati debbono indicare:

    1. cognome e nome;
    2. luogo e data di nascita;
    3. l’’istituto tecnico presso il quale è stato conseguito il diploma di geometra e l’’anno scolastico relativo;
    4. il praticantato svolto;
    5. la residenza anagrafica e l’’indirizzo al quale desiderano che vengano loro inviate le eventuali comunicazioni relative agli esami;
    6. la dichiarazione sotto la propria responsabilità, pena la esclusione in qualsiasi momento dagli esami, di non aver prodotto per la stessa sessione altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame;
    7. data e firma.

La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.

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articolo 6

documentazione

Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l’’osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

  1. diploma di geometra in originale o in copia autenticata;
  2. certificazione rilasciata dal presidente del competente collegio dei geometri attestante l’’iscrizione al registro dei praticanti e l’’avvenuto compimento del biennio di pratica o comunque l’’assolvimento delle condizioni stabilite dal secondo comma dell’’articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n°75;
  3. un breve curriculum in carta semplice sottoscritto dal candidato relativo all’’attività professionale ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di geometra;
  4. eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
  5. ricevute da cui risulti l’’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di L. 6000 dovuta all’’erario e del contributo nella misura di L. 3000 dovuto all’’istituto tecnico statale sede di esame, a norma della legge 8 dicembre 1956, n°1378, e successive modificazioni, e del precedente articolo 2;
  6. un elenco sottoscritto su carta semplice dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

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articolo 7

adempimenti dei collegi dei geometri

Subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dalla relativa ordinanza ministeriale, i collegi dei geometri verificano la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione gli elenchi nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, ai fini della determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare.

Le domande prodotte dai candidati con allegata la relativa documentazione e gli elenchi di cui al comma precedente vengono consegnati dagli stessi collegi dei geometri ai rispettivi istituti tecnici statali sedi degli esami, prima dell’’insediamento delle commissioni esaminatrici e secondo le modalità stabilite dall’’ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame.

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articolo 8

commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da quattro membri.
Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie:

    1. professori universitari di ruolo ordinario o straordinario;
    2. professori universitari associati o fuori ruolo;
    3. presidi di ruolo ordinario degli istituti tecnici provenienti da cattedre di insegnamento comprese nelle classi di concorso XX, LXXXIV e CXIV;
    4. presidi di ruolo ordinario degli istituti tecnici per geometri o commerciali e per geometri.

Uno dei membri della commissione viene scelto tra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori, docenti di costruzioni o tecnologia delle costruzioni, di topografia o di economia ed estimo, che abbiano effettivamente insegnato tali discipline per almeno dieci anni negli istituti tecnici per geometri.

Gli altri tre componenti della commissione sono scelti tra geometri liberi professionisti iscritti all’’albo professionale da almeno dieci anni, nell’’ambito di terne di nominativi segnalate dal Consiglio nazionale dei geometri in numero corrispondente ai commissari da nominare.
Nelle sedi in cui l’’ordinamento italiano riconosce il bilinguismo, viene assicurata una composizione della commissione tale da consentire ai candidati lo svolgimento degli esami nella lingua materna.

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articolo 9

sostituzioni

Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche tre membri supplenti, di cui uno scelto dalla categoria dei docenti delle scuole secondarie e due dalle terne designate dal Consiglio nazionale dei geometri.

In caso di giustificata assenza all’’atto dell’’insediamento della commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione nominando il membro supplente della categoria corrispondente, seguendo, nel caso di assenza di un geometra iscritto all’’albo professionale, l’ordine di designazione ministeriale.

Di tali provvedimenti i presidenti delle commissioni danno tempestiva notizia al Ministero della pubblica istruzione ed al Consiglio nazionale dei geometri, precisando i motivi delle avvenute sostituzioni.

Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici provvede il Ministro della pubblica istruzione.
In caso di accertata urgenza e necessità ed al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Ministro della pubblica istruzione può disporre, per le sostituzioni, deroghe dal possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 8.

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articolo 10

funzionamento delle commissioni

Di norma viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede di collegio dei geometri, cui vengono possibilmente assegnati non meno di 40 e non più di 60 candidati. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi di collegi dei geometri o più commissioni operanti nella medesima località.

Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario.

Tutte le decisioni della commissione vengono adottate collegialmente e deliberate a maggioranza.

A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale letto e sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari.

Ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n°1378, e successive modificazioni, e, quando spetti, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali.

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articolo 11

prove di esame – valutazioni 

Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale.

Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nell’’allegato A.

La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritto-grafiche e 60 alla prova orale.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritto-grafiche.

La prova orale si intende superata e quindi l’’abilitazione all’’esercizio della libera professione conseguita solo da parte dei candidati ammessi che conseguono in tale prova una valutazione di almeno 36/60.

La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l’’abilitazione all’’esercizio della libera professione di geometra è costituita dalla somma delle votazioni ottenute in ciascuna delle due prove scritto-grafiche e nella prova orale.

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articolo 12

svolgimento delle prove di esame

Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai rispettivi temi.

I temi, unici per ciascuna prova, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione.

Qualora i plichi ministeriali, per comprovate sopravvenute cause di forza maggiore, non pervengano tempestivamente a destinazione o non possano essere utilizzati, i temi vengono assegnati da ciascuna commissione esaminatrice.

La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno successivo al termine delle prove scritto-grafiche e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati giornalmente non meno di dodici elaborati.

Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente non meno di sei candidati.

L’’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all’’albo dell’’istituto tecnico sede degli esami ed a quello della sede del competente collegio dei geometri, al quale spetta in ogni caso di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali.

Lo svolgimento delle prove orali, che sono pubbliche, ha inizio non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell’’elenco di cui al comma precedente.

Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami.

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articolo 13

annullamento di prove di esami

Le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l’’ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.

Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nel precedente articolo 3 o nei casi in cui si verifichino frodi o gravi infrazioni disciplinari da parte dei candidati, le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l’’annullamento delle prove eventualmente già sostenute e l’’esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.

Dopo la chiusura della sessione di esame tale potere di annullamento spetta al Ministro della pubblica istruzione, il quale può anche disporre in qualsiasi momento l’’annullamento collettivo di parte o di tutte le prove di esame qualora emergano motivi di irregolarità sostanziali o procedurali verificatesi nello svolgimento delle stesse.

I casi di frodi o di infrazioni disciplinari vengono segnalati al competente collegio dei geometri per l’’adozione dei provvedimenti di competenza, che possono prevedere anche l’’eventuale esclusione degli autori da una o più successive sessioni di esami.

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articolo 14

pubblicazione dei risultati delle prove orali

La valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del relativo esame.

Del risultato delle prove orali viene data comunicazione ai candidati esaminati al termine di ciascuna seduta giornaliera.

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articolo 15

candidati non abilitati

I candidati che non conseguono l’’abilitazione, come pure quelli dichiarati assenti o esclusi dal proseguimento degli esami, debbono ripetere, qualora si ripresentino ad una successiva sessione, tutte le prove previste dal presente regolamento.

Gli stessi candidati sono tenuti a pagare nuovamente per intero la tassa ed il contributo indicati nel precedente articolo 6, nel caso di domanda di ammissione ad una successiva sessione di esame, essendo comunque esclusa la possibilità di chiedere il rimborso o di avvalersi di quelli già versati.

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articolo 16

adempimenti conclusivi

Entro il giorno successivo a quello previsto dal calendario come conclusivo delle prove orali, la commissione esaminatrice riassume i risultati delle prove d’esame e redige l’elenco dei candidati dichiarati abilitati all’’esercizio della libera professione di geometra, con l’indicazione del voto complessivo attribuito a ciascuno di essi e costituito dalla somma dei voti riportati nelle due prove scritto-grafiche e nella prova orale.

Copia di tale elenco viene affissa nell’’albo dell’’istituto tecnico sede degli esami ed in quello del competente collegio dei geometri.

Gli atti relativi all’’espletamento della sessione vengono dopo la sua chiusura consegnati dalla commissione esaminatrice all’’istituto tecnico statale sede di esame, presso il quale sono conservati a disposizione del Ministro della pubblica istruzione per i periodi di tempo previsti dal secondo e terzo comma dell’’articolo 101 del regio decreto 4 maggio 1925, n°653.

I collegi dei geometri provvedono tempestivamente a trasmettere al Ministero della pubblica istruzione gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l’abilitazione all’’esercizio della libera professione di geometra ai fini della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e dell’’avviso nel Bollettino ufficiale.

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articolo 17

diplomi e certificazioni

I diplomi relativi al conseguimento dell’’abilitazione all’’esercizio della libera professione di geometra sono firmati per il Ministro della pubblica istruzione e rilasciati in unico esemplare, su modulo fornito dal provveditorato generale dello Stato, dal preside dell’’istituto tecnico statale presso il quale hanno avuto luogo gli esami.

In caso di perdita del diploma originale può essere rilasciato dal preside dell’istituto soltanto un certificato sostitutivo dello stesso, in conformità della procedura prevista dalle vigenti disposizioni per i diplomi di maturità.

I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati dallo stesso preside solo previa presentazione di domanda in carta legale e di attestazione da parte degli aventi diritto dell’’avvenuto versamento della tassa di L. 9000 a favore dell’’erario e del contributo di L. 10.000 a favore dell’’istituto, a norma dell’’articolo 8 della legge 8 dicembre 1956, n°1378, e successive modificazioni, e del precedente articolo 2.

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articolo 18

liquidazione dei compensi ai commissari

Le competenze spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici a norma dell’’articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n°1378, e successive modificazioni, vengono liquidate dagli istituti tecnici statali di cui al precedente articolo 2, in conformità di quanto previsto per gli esami di maturità dall’’articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 1980, n°267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n°383.

I fondi all’’uopo occorrenti vengono accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, a seconda delle necessità, secondo le vigenti procedure di contabilità dello Stato.

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articolo 19

rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano nella parte compatibile le norme di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1957 ed alla legge 5 aprile 1969, n°119.