LIBRO TERZO: della proprietà → TITOLO QUINTO: dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione → CAPO PRIMO: dell’usufrutto
disposizioni generali
Si costituisce ex-lege o per atto giuridico1 (articolo 978 Codice civile), è un diritto temporalmente limitato, alienabile, cedibile o ipotecabile (2810). La durata non può eccedere:
- i trent’anni se è a favore di una persona giuridica o,
- per la persona fisica la vita dell’usufruttuario (979).
L’usufruttuario, se non è vietato dal titolo costitutivo, può cedere il proprio diritto (980), anche per l’intera durata, purché la cessione sia notificata al (nudo)proprietario.
Il diritto può cessare per abuso o negligenza dell’usufruttuario (1015): alienazione, deterioramento o perimento del bene. Si estingue per:
- prescrizione;
- riunione;
- totale perimento della cosa.
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diritti nascenti dall’usufrutto
L’usufruttuario ha diritto di godere (981) e di conseguire il possesso (982) del bene, traendone ogni utilità2 , con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica e di usare la diligenza del buon padre di famiglia. (1001)
obblighi nascenti dall’usufrutto
L’usufruttuario prende i beni nello stato in cui si trovano (dandone idonea garanzia) ed è tenuto a farne l’inventario, previa comunicazione al proprietario; in caso contrario non può conseguirne il possesso (1002). In caso di mancata o insufficiente garanzia, si osservano le disposizioni dell’articolo 1003.
spese a carico dell’usufruttuario e spese a carico del (nudo)proprietario
Sono di competenza dell’usufruttuario (1004) gli oneri relativi alla custodia, all’amministrazione ed alla manutenzione ordinaria del bene e gli interessi per le riparazioni straordinarie sostenute dal proprietario (1005). In caso di negligenza: sono anche a suo carico quelle riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. Egli è inoltre tenuto, per tutta la durata del suo diritto, ai carichi annuali: imposte, canoni, etc… (1008).
La manutenzione straordinaria e quelle riparazioni necessarie ad assicurare la stabilità delle strutture od il rinnovamento del tetto, dei solai, delle scale o dei muri di contenimento, etc.. sono a carico del proprietario (1005).
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