2018

Ordinanza ministeriale del 18 maggio 2018

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°41 del del 25 maggio 2018

testo commentato, con evidenza dei tratti salienti d’interesse al candidato;

la norma integrale, non commentata, è disponibile (ed esportabile in formato *pdf, per la stampa ) nella raccolta di norme presente nella sezione “esame di stato”.


indice cliccabile:

messaggio pubblicitario:

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Indizione, per l’anno 2018, della sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra.

(Gazzetta Ufficiale n°41 del 25/05/2018)

IL DIRETTORE GENERALE

[omissis]

si rinvia alla norma integrale, non commentata disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale (n°41 del 25-05-2018).

ORDINA


articolo 1

  1. È indetta, per l’anno 2018, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato.
  2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:
    • candidato geometra: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n° 88 secondo la confluenza di cui all’allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F della presente ordinanza;
    • candidato geometra laureato: il candidato in possesso di:
      • diploma universitario triennale di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n° 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001, definita dall’articolo 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
      • laurea di cui alle classi indicate dall’articolo 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n°328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’articolo 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n°1371 ;
      • ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n° 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n° 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.
  3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella tabella B della presente ordinanza, è unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.

1 dPR n°137/2012 (decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012): «riforma degli ordinamenti professionali»

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articolo 2

requisiti di ammissione

  1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati geometri in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n°88 citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda:
    • A) abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n° 137 [dPR n°137/2012: «riforma degli ordinamenti professionali»], secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n° 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l’eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e C, di cui al presente comma;
    • B) abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n°328. A far data dal 15 agosto 2012, le convenzioni devono essere conformi a quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n°137;
    • C) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge del 7 marzo 1985, n°75;
    • D) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n°75;
    • E) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n°91, adottato ai sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n°144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;
    • F) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del titolo rilasciati dagli istituti tecnici superiori di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.
  2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:
    • A) diploma universitario triennale di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n°341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001, definita dall’articolo 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
    • B) laurea, di cui alle classi indicate dall’articolo n°55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n°328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’articolo 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n° 137 [dPR n°137/2012: «riforma degli ordinamenti professionali»], ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
    • C) lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n°509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n°270, così come riportate nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.
  3. Sono ammessi alla sessione d’esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente2 la prima prova d’esame. I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione agli esami che, prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al collegio, mediante autocertificazione, l’avvenuto compimento della pratica professionale (v. successivo articolo 5, comma 2). Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle commissioni d’esame il certificato di compiuta pratica.

2 il termine, per la sessione corrente è il 28 novembre 2018

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articolo 3

sedi di esame

  1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici del settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio». Nella tabella A allegata alla presente ordinanza sono indicati gli istituti comunicati dagli uffici scolastici regionali per lo svolgimento delle prove. Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali degli istituti di cui alla predetta tabella A si insedieranno le commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.
  2. Qualora in qualche istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell’articolo 10 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella medesima sede.
  3. Qualora gli istituti scolastici dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell’istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A.
  4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo articolo 4, sono presentate le domande.
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articolo 4

domanda di ammissione – modalità di presentazione – termine – esclusioni

  1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni [24 giugno] dalla pubblicazione3 della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito [successivo articolo 6], all’istituto, indicato nella tabella A, ubicato nella regione sede del collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione.
  2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell’istituto tecnico indicato nella tabella A devono però essere inviate al collegio di appartenenza, che provvederà agli adempimenti previsti dall’articolo 7 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al presente comma 2, secondo una delle seguenti modalità:
    • a) tramite posta elettronica certificata – pec all’indirizzo: cng@geopec.it – fa fede la stampa che documenta l’inoltro della pec;
    • b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
    • c) a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati sia dall’istituto scolastico sia dal collegio, redatta su carta intestata, recante la firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo.
  3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
  4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

3 la data di pubblicazione di questa ordinanza, nella Gazzetta Ufficiale, è il 24 maggio, dunque il termine, per la sessione corrente è il 24 giugno 2018

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articolo 5

domanda di ammissione: modello allegato 1

  1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato 1 alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo articolo 6. La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad un diverso istituto scolastico comporta l’esclusione in qualsiasi momento dagli esami.
  2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame2 . I candidati interessati devono dichiarare nella domanda di ammissione agli esami che, prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al collegio, mediante autocertificazione, l’avvenuto compimento della pratica professionale.
  3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’articolo 20, legge n°104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’articolo 39, legge n° 448/1998, «l’esistenza delle condizioni personali richieste».
  4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi dalla legge.
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articolo 6

domanda di ammissione, documentazione

  1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti:
    • curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
    • eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
    • ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento:
      • della tassa di ammissione agli esami dovuta all’erario nella misura di 49,58 euro (articolo 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F234  (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
      • del contributo di 1,55 euro dovuto all’istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n° 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c – postale o bancario – indicato per ciascun istituto scolastico di cui alla tabella A: qualora l’istituto che ha ricevuto il contributo non venga successivamente indicato quale sede d’esame, il dirigente scolastico provvederà a versare il contributo stesso all’istituto ove il candidato effettuerà gli esami;
    • fotocopia non autenticata di un documento di identità (articolo 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n°445/2000);
    • elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
  2. Non deve essere richiesto ai candidati l’esborso, a qualsiasi titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all’espletamento degli esami di cui alla presente ordinanza ministeriale.

4 una descrizione ed una guida alla compilazione del modello F23 sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con le istruzioni

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articolo 7

adempimenti dei collegi

  1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i successivi quaranta giorni1 , al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo DGOSV@postacert.istruzione.it nonché al Consiglio nazionale: il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda; un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72, decreto del Presidente della Repubblica n.
    445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all’iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
  2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
    • il cognome e il nome;
    • il luogo e la data di nascita;
    • il titolo di studio;
    • il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente.
      Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno antecedente la prima prova d’esame.
  3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.
  4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all’articolo 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza.
  5. Entro e non oltre il 12 novembre 2018 i collegi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai quali sono indirizzate. Qualora la sede d’esame sia diversa da quella ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti nei quali, con apposito provvedimento, siano state assegnate le commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero.
1 3 agosto 2018

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articolo 8

calendario degli esami

  1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
    • 27 novembre 2018, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento;
    • 28 novembre 2018, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;
    • 29 novembre 2018, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;
    • 30 novembre 2018, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritta e/o scritto-grafica.
  2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all’albo dell’istituto sede degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (articolo 12, comma 7, regolamento).
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articolo 9

prove di esame

  1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio (articolo 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell’ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
  2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nell’allegata tabella B.
  3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai rispettivi temi (articolo 12, comma 1, regolamento).
  4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (allegato «A», regolamento).
  5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
  6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (articolo 12, commi 9 e 10, regolamento).
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articolo 10

rinvio

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento.
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articolo 11

delega

Per l’emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è conferita delega al direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: Fedeli

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Nel rispetto delle condizioni stabilite, si segnala che il testo è tratto dal sito www.normattiva.it/ ovvero www.gazzettaufficiale.it/ che ne consentono la riproduzione e la diffusione a titolo gratuito. Si precisa (così com'è chiarito nello spazio web di riferimento) che l'unico testo definitivo e che prevale in caso di discordanza è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa. Lo scopo di questa (ri)pubblicazione è aumentare la fruibilità del documento originale tramite la riformattazione tipografica e l'aggiunta dell'indice lincabile (operate da misterschool.it).
 

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