2016

Ordinanza ministeriale del 4 aprile 2016

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°30 del 15 aprile 2016

testo commentato, con evidenza dei tratti salienti d’interesse al candidato;

la norma integrale, non commentata, è disponibile (ed esportabile in formato *pdf, per la stampa ) nella raccolta di norme presente nella sezione “esame di stato”.


indice cliccabile:

messaggio pubblicitario:

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Indizione, per l’anno 2016, della sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra.

(Gazzetta Ufficiale n°30 del 15/04/2016)

IL DIRETTORE GENERALE

[omissis]

si rinvia alla norma integrale, non commentata disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale (n°30 del 15-04-2016).

ORDINA


articolo 1

1. È indetta, per l’anno 2016, la sessione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra e di Geometra Laureato.

2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:

candidato Geometra: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n° 88 secondo la confluenza di cui all’Allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 21 , comma 1, lettere A, B, C, D ed E della presente ordinanza;

candidato Geometra Laureato: il candidato in possesso di:

      • diploma universitario triennale di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n° 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001, definita dall’articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;
      • laurea di cui alle classi indicate dall’articolo 55, comma 2, del d.P.R. n° 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’articolo 55, comma 1 del citato d.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n°137.

3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella Tabella B della presente ordinanza, è unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.

1 tirocinio formativo, praticantato, attività tecnica subordinata

ritorna all’indice

articolo 2

requisiti di ammissione

1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati Geometri in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n°88 citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda:

A – abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge 24 marzo 2012, n°27, secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n°137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

B – abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un Geometra, un Architetto o un Ingegnere Civile, iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n°75;

C – abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n°75;

D – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n°91, adottato ai sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n°144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’Albo. I Collegi provinciali dei Geometri e dei Geometri Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

E – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del titolo rilasciati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 631, della legge n°296/2006, con il quale sono state adottate le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S.
comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’Albo. I Collegi provinciali dei Geometri e dei Geometri Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati Geometri Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:

A – diploma universitario triennale di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n°341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001, definita dall’articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;

B – laurea, di cui alle classi indicate dall’articolo 55, comma 2, del d.P.R. n°328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’articolo 55, comma 1 del citato d.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n° 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

3. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami2 devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi.

2 il termine, per la sessione corrente è il 27 ottobre 2016

ritorna all’indice

articolo 3

sedi di esame

1. Sono sedi di esame gli Istituti Tecnici del settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, elencati nella tabella A allegata.

2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell’articolo 10 del Regolamento, possono essere costituite Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di Collegi o più Commissioni operanti nella medesima località.

3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d’esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell’Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A.

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo articolo 4, sono presentate le domande.
ritorna all’indice

articolo 4

domande di ammissione: modalità di presentazione, termine, esclusioni

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione3 della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 5, soltanto all’Istituto, indicato nella Tabella A, ubicato nella Regione sede del Collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione.

2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’istituto tecnico sede d’esame, devono, però, essere inviate al Collegio provinciale di appartenenza che provvederà agli adempimenti previsti dall’articolo 7 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalità:

a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;

b) a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo;

c) tramite Posta Elettronica Certificata al Collegio competente: fa fede la stampa che documenta l’inoltro della PEC.

3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo;

4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

3 il termine, per la sessione corrente è il 16 MAGGIO 2016

ritorna all’indice

articolo 5

domande di ammissione: contenuto

1. La domanda di ammissione agli esami:

      1. datata,
      2. sottoscritta,
      3. con marca da bollo (euro 16,00) e
      4. corredata della documentazione indicata nel successivo articolo 6, è redatta dai candidati mediante autocertificazione contenente la seguente dicitura:

Il/la sottoscritto/a ……………….., consapevole delle sanzioni previste dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, e che i dati riportati dall’interessato/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo articolo 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara

      • il cognome ed il nome;
      • il luogo e la data di nascita;
      • la residenza anagrafica e
      • l’indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
      • di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame;
      • di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione del Collegio territoriale di appartenenza;
      • di aver conseguito uno dei titoli indicati dall’articolo 2, commi 1 e 2, della presente ordinanza, con precisa indicazione:
        • a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione
        • b. per i soli titoli di laurea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B della presente ordinanza: denominazione
        • c. dell’istituto/ateneo sede d’esame
        • d. dell’anno scolastico/accademico di conseguimento
        • e. del voto riportato
        • f. dell’istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se diverso da quello sede d’esame
        • g. della data del titolo
      • di aver svolto il tirocinio secondo una delle modalità indicate dall’articolo 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A, B e C. Coloro che, siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere D ed E, ovvero di uno dei titoli di cui all’articolo 2, comma 2, lettera B della presente ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all’articolo 55, commi 1 e 3, del d.P.R. 5 giugno 2001, n°328, anche espletato secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n°137;

2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro e non oltre il 27 ottobre 2016. Entro la medesima data, il candidato è tenuto a dichiararne, sotto la propria responsabilità, il possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata indirizzato al Dirigente Scolastico dell’istituto sede d’esame e da inviare al Collegio competente.

3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’articolo 20 legge n°104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’articolo 39 legge n°448/1998, l’esistenza delle condizioni personali richieste.

4. Nei confronti dei candidati con diagnosi di D.S.A. è prevista, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n°170, articoli 3, 5, 9, la fruizione di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi (la cui natura dev’essere certificata da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere) per lo svolgimento delle prove in argomento. I candidati stessi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’articolo 39 legge n° 448/1998, l’esistenza delle condizioni personali richieste.

ritorna all’indice

articolo 6

domande di ammissione: documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli Esami devono essere allegati i seguenti documenti:

      • curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
      • eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
      • ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento:
        • della tassa di ammissione agli Esami dovuta all’erario nella misura di 49,58 euro (articolo 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T4 ; codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
        • del contributo di 1,55 euro dovuto all’Istituto sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956, n° 1378 e successive modificazioni (chiedere all’Istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare);
      • fotocopia non autenticata di un documento di identità (articolo 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n°445/2000);
      • elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.


4 una descrizione ed una guida alla compilazione del modello F23 sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con le istruzioni


ritorna all’indice

articolo 7

adempimenti dei Collegi

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Collegi Provinciali o Territoriali, verificata la regolarità delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro la data del 7 giugno 2016 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo DGOSV@postacert.istruzione.it, nonché al Consiglio Nazionale: il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda; un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli Esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n°445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all’iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: il cognome e il nome; il luogo e la data di nascita; il titolo di studio; il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura “Requisito in corso di maturazione” con la data prevista di acquisizione che non può essere posteriore al 27 ottobre 2016.

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all’articolo 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza.

5. Entro la data del 14 ottobre 2016, i Collegi provvedono alla consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici ai quali sono indirizzate, o ai Dirigenti Scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente articolo 3 della presente ordinanza, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli Esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero;
dell’avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente articolo 5, comma 2).

6. Il Collegio farà pervenire alla Commissione esaminatrice, entro e non oltre il 27 ottobre 2016, la comunicazione relativa ai candidati aventi i requisiti in corso di maturazione, della avvenuta o mancata maturazione.
ritorna all’indice

articolo 8

calendario degli esami

1. Gli Esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

      • 25 ottobre 2016, ore 8,30: insediamento delle Commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle Commissioni medesime;
      • 26 ottobre 2016, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;
      • 27 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;
      • 28 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritta e/o scritto-grafica;

2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all’Albo dell’Istituto sede degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti Collegi, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (articolo 12, comma 7, Regolamento).
ritorna all’indice

articolo 9

prove di esame

1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio (articolo 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell’ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.

2. Gli Esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nella ‘Tabella B‘ allegata.

3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai rispettivi temi (articolo 12, comma 1, Regolamento).

4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (allegato ‘A’ Regolamento).

5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di Esami (articolo 12, comma 9 e 10, Regolamento).

ritorna all’indice

articolo 10

rinvio

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2016

Il Ministro: Giannini

ritorna all’indice


 

Nel rispetto delle condizioni stabilite, si segnala che il testo è tratto dal sito www.normattiva.it/ ovvero www.gazzettaufficiale.it/ che ne consentono la riproduzione e la diffusione a titolo gratuito. Si precisa (così com'è chiarito nello spazio web di riferimento) che l'unico testo definitivo e che prevale in caso di discordanza è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa. Lo scopo di questa (ri)pubblicazione è aumentare la fruibilità del documento originale tramite la riformattazione tipografica e l'aggiunta dell'indice lincabile (operate da misterschool.it).
 

dove studiare? come organizzare lo studio?
→ i libri consigliati per preparare l’esame
→ la guida (gratuita) con consigli e risorse didattiche